Art. 4.
(Regolamento di attuazione e abrogazioni).

      1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dei trasporti e l'ACI, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
      2. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al medesimo Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, delle funzioni relative al controllo sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui rimorchi per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate o soppresse, per la parte

 

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incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

          a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;

          b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;

          c) articolo 95;

          d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;

          e) articolo 103, comma 1, secondo e terzo periodo, e comma 2, secondo periodo.

      4. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 402 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è soppresso.